Procedura di Allerta Interna (Whistleblowing) della Fondazione Teatro Donizetti
La “Procedura di Allerta Interna” (altrimenti detta “whistleblowing“) è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalla normativa esterna ed interna (quale ad esempio il Codice Etico), lesiva dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale o degli altri soggetti legittimati individuati dalla normativa, che, venuti a conoscenza dell’illiceità o dell’illegittimità dell’operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.
Un’efficace sistema di whistleblowing rappresenta per la Fondazione uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e d’integrità nella propria azione e un utile campanello d’allarme che consente di adottare le appropriate misure.
Le segnalazioni possono essere inoltrate alla procedura di allerta interna dal personale dipendente e da coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento o una relazione con l’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quali:
- lavoratori autonomi, lavoratori e collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- personale di fornitori esterni alla Fondazione.
Le segnalazioni possono riguardare gli illeciti previsti dal d.lgs 24/2023 (quali ad esempio la tutela dell’ambiente, appalti pubblici, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.), violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo come previsto dall’art. 48 del d.lgs. 231/2007, ogni altra condotta illecita ai sensi del d.lgs 231/01 nonché ogni violazione del modello organizzativo adottato dalla Fondazione.
La Fondazione tutela il segnalante “contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione”, in un clima di rispetto della dignità del segnalante stesso.